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Statuto del Comune di Giardini Naxos


Art.1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Giardini Naxos - Provincia regionale di Messina - è ente autonomo locale autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi della Repubblica e della Regione, in conformità al presente statuto.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

Art.2
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. Esso si riconosce parte integrante della comunità delle popolazioni della riviera Jonica e della valle dell'Alcantara a cui è legato da identiche vocazioni ambientali, turistiche, storiche e culturali.
3. La circoscrizione territoriale comunale e la sua denominazione non possono essere modificate con legge regionale se non previa consultazione della popolazione interessata. A tal fine dovrà essere indetto referendum comunale secondo quanto previsto nel seguente statuto.
4. Il territorio si estende per Km. 5,4, confina a "ovest" nel comune di Taormina a "est col mare Jonio a nord col torrente Sirina (Taormina) a "sud" col fiume Alcantara (Calatabiano).
5. Il territorio, così delimitato, è considerato turistico a tutti gli effetti di legge.
6. Il palazzo civico è ubicato in piazza Municipio ed è sede degli organi comunali.
Eventuali variazioni della sede dovranno essere oggetto di apposita deliberazione di consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari si riuniscono normalmente nella sede comunale. Per particolari esigenze o in casi del tutto eccezionali, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa deliberazione della giunta comunale ed adeguata pubblicità ai cittadini della circoscrizione.

Art.3
Stemma gonfalone - Patrono

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Giardini Naxos e con lo stemma riconosciuto con D.P.C.M.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone su cui è incisa la medesima immagine contenuta nello stemma, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore o da un consigliere delegato, e scortata dai vigili urbani in divisa.
3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro e ne definisce le relative modalità.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, è vietata.
5. L'amministrazione comunale, come norma transitoria, si adopera affinché lo stemma ed il gonfalone siano iscritti nel libro araldico degli enti locali.
6. La comunità comunale riconosce S. Maria Raccomandata quale propria patrona. L'8 settembre, festività della S. Patrona è giorno festivo.

Art.4
Albo pretorio

1. Il Comune è dotato di albo pretorio, collocato presso la propria sede municipale per la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, delle ordinanze, degli avvisi e di tutti gli atti che, a norma di legge, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura e consultazione della documentazione.
2. L'albo pretorio non può essere collocato in un edificio diverso da quello in cui ha sede il Comune.
3. Fermo restando l'obbligatorietà della pubblicazione all'albo pretorio degli atti ed avvisi di cui al primo comma, il consiglio potrà prevedere l'utilizzo di albi distaccati nei quartieri, di strumenti informatici, di stampa e di più ampie forme di pubblicità per realizzare un'ampia ed efficace divulgazione degli atti adottati dall'amministrazione e dell'ordine del giorno delle singole sedute consiliari.
4. L'affissione degli atti ed avvisi di cui al primo comma è curata dal segretario comunale o impiegato da lui delegato che si avvale del messo comunale che redige apposito repertorio e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.5
Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione.
2. Il Comune, a tal fine, valorizza le libere forme associative, promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini singoli o associati.
3. Il Comune informa i rapporti con gli altri enti pubblici territoriali, nel pieno rispetto delle diverse sfere di autonomia e coopera con gli organi istituzionali dello Stato, con la Regione, la Provincia e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, per il perseguimento dei fini stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione tra i popoli, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
5. Il Comune persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea della autonomia locale", nell'ambito della quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa.
6. Il Comune riconosce e valorizza con idonee iniziative le caratteristiche turistiche del proprio territorio, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
7. Il Comune promuove la salvaguardia del patrimonio naturale con una politica ecologica rivolta a prevenire e ad eliminare le forme d'inquinamento, nonché ad assicurare una migliore qualità della vita ed il diritto alla salute. Attua i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per impedire le cause d'inquinamento atmosferico, acustico, marino e delle acque.
8. Il Comune riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell' esplicazione della persona umana, incentivando strutture idonee accentrate, servizi ed impianti ed assicurando l'accesso ad enti, organizzazioni ed assicurazioni. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, sono disciplinate da apposito regolamento.
9. Il Comune privilegia e favorisce lo sviluppo armonico della famiglia, riconoscendo la tutela della maternità e i diritti dei minori.
10. Promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli enti istituzionali preposti e con le forme associative di volontariato, secondo programmi d'intervento in armonia alle disposizioni regionali in atto.
11. Il Comune s'impegna per il superamento di ogni forma di organizzazione sociale, favorisce il reinserimento nel tessuto economico e sociale dei soggetti deboli, dà tutto il sostegno possibile a soggetti portatori di handicap, anziani, giovani, immigrati.
12. Il Comune, nell'ambito delle competenze, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di una sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti alberghieri, industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando iniziative pubbliche e private. Assume altresì l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio.
Dovrà sentire le associazioni ambientalistiche nella pianificazione del territori e nella realizzazione di particolari opere pubbliche al fine della valorizzazione dell'impatto ambientale.

Art.6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune esercitale proprie funzioni assumendo a base il principio della programmazione, persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione dello Stato, della Regione e della Provincia, concorrendo alla loro determinazione.
2. Concorre, quale soggetto di programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali e provinciali, assicurandosi che gli enti delegati provvedono alla tempestiva copertura delle spese.
3. Provvede alla formazione del programma di sviluppo comunale ed alla definizione ed attuazione dei singoli piani di intervento, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.
I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.
5. Il Comune può riconoscere ai suoi cittadini, che si siano particolarmente distinti nei campi della cultura, dell'imprenditoria, del lavoro, particolari titoli di benemerenza.

Art.7
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione all’amministrazione locale, che si esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dal presente statuto, compete ai cittadini singoli o associati.
2. A questo fine si considerano cittadini quanti risultano iscritti nel registro dei residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età. Ai non residenti è comunque garantito l’accesso agli atti e alle informazioni ove a ciò abbiano diritto.
3. Le libere associazioni ivi comprese le società cooperative, che abbiano sede a Giardini Naxos che non perseguano fine di lucro, abbiano scopi associativi comunque attinenti aspetti della vita comunitaria hanno diritto a partecipare all'amministrazione locale.
4. Il comune tiene, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento della partecipazione, un repertorio delle libere associazioni, garantendo al pubblico la permanente consultazione dello stesso.

Art.8
Valorizzazione delle associazioni

1. Il comune valorizza le libere associazioni comprese nel repertorio. assume, tutte le possibili iniziative per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni stesse e - nel rispetto dei principi dell'imparzialità e della concorsualità - per favorire dette attività, secondo le modalità previste nel regolamento della partecipazione.
2. Il comune è impegnato, in particolare, a favorire - con le modalità previste dal regolamento - le libere associazioni che svolgono la propria attività, utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione della pratica sportiva, tradizioni locali e della cultura, della formazione, dell'educazione e della tutela della vita e dell'ambiente.
3. Il Comune, qualora intenda istituire od assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni repertoriate operanti nei settori medesimi nonché - a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività - ad affidare, preferibilmente a tali associazioni, la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione o incarico, in specie a quelle del volontariato. Previo accertamento dell'effettiva attività svolta nel settore dell'associazionismo.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, secondo le modalità e le forme previste dal regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Le libere associazioni costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione, anche al fine di favorire l'incontro ed il confronto tra le libere associazioni, prevede e disciplina forme di informazione e consultazione periodica o contestuale di più associazioni.

Art.9
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, con le modalità previste dal regolamento, la costituzione, anche in via permanente, di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. Detti organismi avranno una caratterizzazione cittadina. Il regolamento comunale può prevedere la promozione di organismi di partecipazione a base di quartiere.
2. Gli organismi di partecipazione potranno essere promossi, fra l'altro, con riferimento a specifiche iniziative di livello cittadino (comitati) od in vista dell'acquisizione di particolari conoscenze ed elementi di valutazione (osservatori) od in vista della realizzazione di un permanente collegamento con categorie o con soggetti aventi comuni propensioni, capacità ed esigenze (consulte).
3. La promozione dei suddetti organismi è deliberata dal consiglio comunale; con la medesima deliberazione sono dettate le direttive ed i criteri per la costituzione degli organismi e sono disciplinate le loro competenze e gli effetti della loro attività nonché le forme di controllo da parte del Comune.

Art.10
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

Art.11
Organismi di volontariato

1. Il comune incentiva la formazione di organismi di volontariato che abbiano come fine quello di collaborare con le istituzioni locali nelle seguenti materie:
- protezione civile;
- assistenza sociale;
- cultura;
- protezione dell'ambiente;
- sport e tempo libero.

Art.12
Associazioni sportive

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. Il particolare, tutela l'attività sportiva motoria, la ricreativa, promozionale ed agonistica nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
2. Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
4. Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istituzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

Art.13
La consultazione dei cittadini

1. La giunta municipale, di propria iniziativa, o su proposta di 1/10 dei residenti elettori, può deliberare la consultazione preventiva di tutti i cittadini ovvero di particolari categorie di cittadini, su argomenti che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee aperte comunali o sub-comunali, sia con l'invito a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di pareri, proposte, opinioni.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute, riassume i risultati della consultazione che verranno valutati dal consiglio comunale e provvede a darne informazione ai cittadini con pubblici avvisi.

Art.14
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare relativamente alle materie di competenza comunale, istanze volte ad ottenere, per la migliore tutela di interessi pubblici o collettivi, l'adozione di specifici provvedimenti. L'istanza è diretta al sindaco e deve avere forma scritta. L'istanza deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini ovvero da almeno una delle libere associazioni repertoriate; le sottoscrizioni dell'istanza devono essere autenticate. Nell'istanza deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. L'istanza è esaminata, istruita e valutata dall'organo competente che decide se dare ad essa ulteriore corso e tradurla in formale proposta di deliberazione. Ove l'organo competente concluda il suddetto esame preliminare formulando una proposta di provvedimento, questa è comunicata ai presentatori prima dell'adozione del provvedimento. La comunicazione in ordine all'esito dell'istanza deve pervenire entro centoventi giorni; tale termine decorre dalla presentazione dell'istanza, nel caso di esito negativo dell'esame preliminare, o, in caso contrario, dalla comunicazione della proposta di provvedimento. La mancata risposta nel termine dovrà essere considerata come rigetto dell'istanza.
2. I cittadini, singoli od associati, possono presentare petizioni volte a promuovere, in materia di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'amministrazione su questioni che interessino la comunità locale. Le petizioni sono regolate dalle medesime disposizioni previste per le istanze.
3. I cittadini, singoli od associati, possono formulare proposte di deliberazione (di competenza del sindaco, nella sola materia della disciplina del traffico e della viabilità). Dette proposte debbono essere corredate da tutti gli elementi, già allegati e i documenti necessari all'istruttoria ed al successivo eventuale loro esame; esse debbono essere sottoscritte da almeno 300 cittadini ovvero da almeno 3 libere associazioni repertoriate. Le sottoscrizioni delle proposte devono essere autenticate. Nelle proposte deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. Le proposte sono consegnate alla segreteria che ne informa il sindaco e quindi, nei successivi venti giorni, provvede all'esame preliminare della sussistenza della competenza comunale nonché della legittimità e della compatibilità della proposta con le disponibilità di bilancio e con i piani ed i programmi del Comune nonché con i criteri amministrativi e tecnici cui si ispira, di norma, l'azione del Comune medesimo. In caso di esito negativo del suddetto esame preliminare, il segretario comunica al rappresentante dei proponenti le ragioni per cui la proposta non viene inoltrata all'esame del competente organo. Ove invece il suddetto esame preliminare abbia esito positivo, la proposta è inviata agli uffici competenti per l'istruttoria della medesima, che deve essere conclusa nel termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esame preliminare. La proposta così istruita viene sottoposta all'organo competente il quale provvede ad esaminarla entro i sessanta giorni successivi all'ultimazione della fase istruttoria del procedimento. Il provvedimento con cui la proposta viene accolta - integralmente o parzialmente, con modificazioni - ovvero respinta, è comunicato al rappresentante dei proponenti.
4. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga nei centottanta giorni successivi alla presentazione di altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto. Nessuna istanza, petizione o proposta può riguardare materie estranee alla competenza comunale ovvero argomenti attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi locali, le tariffe ed i corrispettivi dei servizi comunali, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente nonché le nomine e gli incarichi professionali.

Art.15
Il diritto di udienza

1. Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione alle attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
3. Il diritto di intervento dei cittadini, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
4. Nel regolamento della partecipazione sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto d'udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini singoli od associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentato al sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni, organismi vari.

Art.16
Consultazioni

1. Le consultazioni sono disposte, a maggioranza (se organo collegiale), dall'organo che ravvisa la necessità di acquisire una più approfondita conoscenza in ordine a specifici elementi, in vista dell'adozione di deliberazioni o di provvedimenti ovvero dell'approvazione di piani e di regolamenti.
2. Il procedimento delle consultazioni è disciplinato dal regolamento della partecipazione.

Art.17
Referendum consultivo

1.Il sindaco indice referendum consultivo su richiesta del consiglio, o della giunta - nelle materie di rispettiva competenza - o di almeno il 10% dei cittadini.
2. Il referendum consultivo deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale; non è ammesso referendum consultivo sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe ed i corrispettivi dei servizi comunali, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio.
3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento.
4. L'indizione del referendum comporta la sospensione dell'adozione di ogni deliberazione o determinazione sulla materia oggetto della consultazione sino all'espletamento dello stesso.
5. Il regolamento dovrà comunque prevedere:
a) che i promotori del referendum non siano inferiori al 10% dei cittadini;
b) che l'ammissibilità del quesito sia pronunciata da un'apposita commissione;
c) che le votazioni per i referendum consultivi si tengano nel giorno della prima domenica del mese di ottobre, salvo diversa delibera del consiglio comunale in casi di particolare urgenza;
d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto;
e) che il parere risultante dalla consultazione referendaria non sia vincolante e che l'organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum. Se adottata dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio.

Capo II
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo


Art.18
La partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la facoltà dei cittadini, singoli od associati, di partecipare ai procedimenti amministrativi all'adozione di atti che possono pregiudizio a situazioni giuridiche soggettive o a interessi diffusi dei cittadini, in applicazione della legge 30 aprile 1991 n. 10, procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione, di amministrazione generale e tributaria, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. L'amministrazione comunale individua con apposito regolamento i responsabili dei procedimenti i quali contestualmente all'inizio dello stesso, hanno l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Il regolamento individua i soggetti a cui le diverse categorie di atti devono essere comunicate.
3. E' consentito prescindere dalla comunicazione personale qualora sussistano particolari esigenze di urgenza o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, provvedendo in tal caso alla pubblicazione della comunicazione all'albo pretorio e garantendo altre idonee forme di pubblicità ed informazione.
4. Gli aventi diritto, entro quindici giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto, del procedimento.
5. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma quattro, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale che dovrà essere adeguatamente motivato. L'adozione del provvedimento finale può essere preceduto da contraddittorio orale con i soggetti intervenuti.
6. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse.
7. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge ed il regolamento sottraggono all'accesso.
8. L'amministrazione ha il dovere di concludere , nei termini indicati nel regolamento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
9. L'amministrazione comunale determina con il regolamento, quando non si sia disposto direttamente dalla legge, il termine entro cui deve essere concluso ciascun tipo di procedimento. Nello stabilire tali termini, l'amministrazione dovrà tenere conto dei tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
10. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) ai procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli disciplinari, per i quali la partecipazione dell'interessato si realizza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle rispettive norme speciali;
b) ai procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali, quali quelli che costituiscono espressione di funzioni consultive o di proposta e quelli dotati di funzione testificativa (come le certificazioni, le registrazioni e le verbalizzazioni);
c) ai procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti espressione dell'autonomia privata del Comune;
d) ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributaria, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione;
e) ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari;
f) ai procedimenti per i quali il sindaco (o, se delegato, il segretario comunale) dichiari, motivatamente e su proposta del responsabile del procedimento, che l'intervento dell'interessato può pregiudicato l'efficacia od il risultato dell'adozione amministrativa ovvero particolari esigenze di celerità dell'azione stessa.

Capo III
L'azione popolare


Art.19
L'azione sostitutiva

1. Ciascun cittadino elettore, ha il potere di proporre le azioni e i ricorsi che spettano al Comune qualora gli organi dell'amministrazione di quest'ultima, previa diffida da parte dei cittadini medesimi, non si attivino per la difesa di un interesse dell'ente.
2. Nei casi sopra previsti, ai cittadini compete sia rivolgersi agli organi di tutela, vigilanza e controllo sul Comune, sia promuovere tutte le opportune azioni davanti gli organi della giustizia amministrativa e/o di quella ordinaria.
3. Gli organi del Comune ricevuta la diffida, sono tenuti a verificare, nei termini di legge con provvedimento motivato, se sussistono le ragioni e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente.

Capo IV
Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini


Art.20
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti aventi carattere provvedimentale adottati dagli organi del Comune sono pubblici.
2. Sono altresì pubblici gli atti degli organi collegiali consultivi individuati dal regolamento della partecipazione e comunque quelli della commissione edilizia e dalle commissioni per il commercio.
3. Tutti gli atti pubblici adottati dagli organi del Comune, in qualsiasi modo redatti o riprodotti, sono offerti alla consultazione del pubblico secondo le modalità stabilite dal regolamento della partecipazione.
4. Il regolamento della partecipazione disciplina il rilascio di copie degli atti considerati pubblici, ai sensi dei commi 1 e 2.

Art.21
Accesso alle informazioni

1. Il Comune garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni in suo possesso offrendo alla libera e permanente consultazione del pubblico e - se del caso - divulgando, nei modi e nelle forme previste dal regolamento della partecipazione, i seguenti atti: elaborati contenenti rilevamenti demografici, demoscopici, statistici e di ogni altro genere nonché le indagini, le ricerche e gli studi relativi alla comunità locale ed al territorio comunale; gli atti normativi e quelli amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione adottati da altri enti che possano interessare il territorio comunale o la comunità locale; le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al conto consuntivi ed al rendiconto, ai regolamenti, ai piani ed ai programmi nonché alla costituzione di aziende speciali, di istituzioni o di società per azioni.

Capo V
Difensore civico

Art.22
Istituzione e finalità

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico, per l'assolvimento delle proprie funzioni, ha facoltà di nominare un sostituto per particolari incarichi e materie fatta salva la sua diretta responsabilità. Tale nomina deve essere in ogni caso ratificata dal sindaco.

Art.23
Nomina e durata in carica

1. L'incarico di difensore civico e conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità, scelto tra una rosa di nomi preposti dai cittadini organizzati (associazioni, organizzazioni, esercizi pubblici, organizzazioni consumatori, aziende pubbliche, forum di cittadini, consulte, ecc.).
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere confermato nell'incarico per il quinquennio successivo nel quale non può ricoprire carica di sindaco o assessore, svolge le funzioni fino alla nomina del suo successore.
3. Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 40 né superiore a 70anni;
b) adeguata competenza giuridico-amministrativa;
c) appropriate esperienze significative per l'incarico;
4. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
5. Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.

Art.24
Prerogative del difensore civico

1. Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su abusi, inefficenze, irregolarità, disfunzioni e ritardo dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi, disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato;
e) riferisce periodicamente circa il suo operato al consiglio comunale;
f) informa la popolazione, con specifici strumenti, sulla sua attività;
g) favorisce, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, gli incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi;
h) sollecita la modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi inefficienti;
i) propone la revoca d'incarichi dei dirigenti delle strutture operative;
l) propone l'adozione motivata di provvedimenti disciplinari nei riguardi dei dirigenti e dei dipendenti negligenti.
2. Il funzionamento che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria

Art.25
Ineleggibilità - incompatibilità - Decadenza e revoca

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi nei partiti nei due anni precedenti l'incarico;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso concernenti reati di particolare gravità o comunque connessi con lo svolgimento di una pubblica funzione;
e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali, non hanno conseguito la elezione.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dell'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.
5. Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.

Art.26
Modalità di intervento
Rapporti con il consiglio comunale

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
2. Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
3. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.
4. Trascorso inutilmente tele termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
6. L'operato del difensore civico è sottoposto a procedura di verifica e di controllo da parte dei cittadini a causa di inadempienza del difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni, è facoltà dei cittadini richiedere un apposito referendum per proporne la revoca.

Art.27
Mezzi e personale

1. Il Comune è tenuto ad assegnare, mediante apposita previsione di bilancio, i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle sue funzioni nonché il personale e gli uffici occorrenti.
2. Il personale addetto all'ufficio del difensore civico è posto direttamente alla sua dipendenza, salve le competenze degli organi del Comune in materia disciplinare.
3. Al difensore civico compete una indennità nella misura dell'80% di quella massima attribuibile al sindaco, nonché il rimborso spese.

Titolo III
ORGANI DEL COMUNE

Capo I
Definizione degli organi

Art.28
Definizione degli organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vice sindaco.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta comunale è l'organo di gestione amministrativa del Comune.
4. Il sindaco è l'organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente, il capo dell'amministrazione ed ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale.
5. Il funzionamento di tali organi è regolato, per quanto non previsto dal presente statuto, dalla legge e da apposito regolamento degli organi istituzionali.

Capo II
Il consiglio comunale

Art.29
Definizione

1. Il consiglio comunale è il massimo organo deliberativo (volitivo) del Comune, è l'assemblea rappresentativa della popolazione comunale, l'organismo che racchiude insieme funzioni deliberative, consultive, ispettive e di controllo. E' eletto dal corpo elettorale, costituito da tutti i cittadini con diritto di voto.
2. Il consiglio comunale di Giardini Naxos, avente una popolazione di 8.626 abitanti al censimento 1991, è composto da 20 consiglieri.
3. Il consiglio ha competenza relativamente agli oggetti elencati dall'art. 32 della legge n.142, modificata ed integrata dalla legge regionale n, 48/1991 e dalla legge regionale n. 7 del 27 agosto 1992 ed a quelli espressamente indicati dalle leggi nazionali e regionali.

Art.30
Elezione

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri vengono immessi nell'esercizio effettivo delle funzioni con la presentazione del giuramento, secondo la formula prescritta dell'art. 45 OREL «Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione». Del giuramento si redige processo verbale a cura del segretario comunale.
4. I consiglieri assenti nella prima adunanza e quelli chiamati a sostituire i non convalidati ed i dimissionari prestano giuramento nella seduta successiva, o comunque nella prima adunanza alla quale partecipano, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
5. I consiglieri durano in carica fino alla proclamazione dei successori, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.31
Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto d'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno anche a nome di cittadini che a ciò li abbiano espressamente incaricati, con le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
4. Ogni consigliere comunale, con la procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a) dagli uffici del Comune, dalle aziende, associazioni, consorzi, cooperative ed enti dipendenti dallo stesso o comunque convenzionati con lo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
b) dal segretario comunale e dagli organi direttivi o responsabili degli enti di cui al punto a), copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
5. Il consigliere comunale ha l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. L'entità e tipi d'indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni, sono stabiliti dalla legge.
7. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune ed indicare la persona a cui vanno notificati gli atti. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono revocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Possono essere discusse.

Art.32
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione dei beni o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattativa di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale ed al vice segretario.

Art.33
Convocazione - Sessioni ordinarie
straordinarie e d'urgenza

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del sindaco, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno allegando alla istanza il testo delle proposte da discutere. In caso di inosservanza agli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede l'Assessore regionale agli enti locali tramite commissari ad acta.
2. La prima convocazione è disposta entro giorni 15 dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza nelle consultazioni elettorali (voti di lista più voti di preferenza). A parità di voti prevale il più anziano di età.
4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti l'indicazione della sessione, del tipo di convocazione degli argomenti da trattare: gli avvisi sono consegnati nel territorio comunale a mezzo comunale al domicilio indicato dal consigliere comunale. I lavori del consiglio quando non è esaurito l'ordine del giorno e non vengono aggiornati ad altra seduta, proseguiranno anche oltre le ore 24 del giorno indicato sull'avviso e fino al termine dell'o.d.g.
Qualora il consigliere comunale risieda fuori dal territorio comunale la convocazione avviene sempre mediante convocazione al domicilio eletto nel territorio comunale.
5. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno ed in tal caso gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta; le sessioni straordinarie per determinazione del sindaco, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, devono aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale, in tal caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni proposta, di deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente. Altrettanto è stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
Nei casi di convocazione d'urgenza del consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadono in giornata festiva, mentre non trova applicazione la normativa del codice civile sul tempo della notificazione per cui è consentita la consegna dell'avviso a qualsiasi ora ed anche nei giorni festivi.
Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del codice di procedura civile.
6. I cittadini sono avvertiti che il consiglio comunale è in adunanza con apposito avviso affisso all'albo comunale, con l'esposizione della bandiera nazionale nel palazzo comunale, con eventuale comunicato stampa e con manifesti murali. Il presidente comunica che il consiglio comunale è in seduta anche al prefetto della Provincia, al presidente del comitato regionale di controllo di Messina ed al comando locale la stazione carabinieri.
L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, o suo delegato, essere pubblicato all'albo pretorio nei termini prescritti per la notifica ai consiglieri e deve rimanere affisso per tutto il tempo che precede l'adunanza.
I fascicoli inerenti le proprie deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24 ore in caso di sessione straordinaria.
7. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dalla legge e dall'apposito regolamento, oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata determini la segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possano risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente./p>

Art.34
Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dal presente e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
5. Il presidente dl consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
6. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale nonché l'attivazione delle commissioni comunali spetta al presidente.
7. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
8. Il presidente della seduta consiliare ha poteri discrezionali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico ricorrendo, ove occorra, all'assistenza della forza pubblica e secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

Art.35
Numero legale per la legalità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei avori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
3. Nella seduta di prosecuzione del giorno dopo è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
4. Il consiglio comunale non può deliberare, in seduta di prosecuzione, per proposte non comprese nell'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e quindi ad allontanarsi dalla sala.
b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio. Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art.36
Votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento.
2. La votazione palese può avvenire:
a) per appello nominale, cioè rispondere "sì" oppure "no" alla proposizione formulata dal presidente;
b) per alzata di mano, per esprimere accettazione alla proposta messa ai voti;
c) per alzata e seduta; coloro che approvano si alzano in piedi, quelli che non approvano restano seduti;
d) per acclamazione: il presidente dichiara che, se nessuno fa obiezione, la proposta si intende approvata per acclamazione;
e) per tacito consenso: specialmente quando si tratta di esami di regolamenti, approvazioni di bilanci, ecc. in tal caso in ogni articolo se nessuno ha da fare osservazioni e contestazioni, il presidente dichiara che l'articolo s'intenderà approvato.
3. La votazione segreta è prescritta per le delibere che implichino apprezzamenti o valutazioni sulle persone o per elezioni a cariche.
La votazione segreta avviene:
a) per schede segrete - se si tratta di approvare o respingere una proposta, si scrive "si" oppure "no" - se si tratta di nomina, si scrive il nome (i nomi) di colui (o coloro) che si vuole (o si vogliono) nominare. Sono ammesse schede precedentemente preparate coi nomi dei vari candidati, e si vota mettendo una x a fianco dei candidati votati.
4. E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

Art.37
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o particolare forme di votazione. In caso di parità di voti, la proposta non può considerarsi né approvata, né respinta perché la votazione non ha avuto alcun effetto.
E' ammessa, per una sola volta, la ripetizione della votazione nella medesima seduta in cui è riuscita infruttuosa (per parità) la prima votazione.

Art.38
Interventi alle sedute di soggetti estranei al consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, con voto unanime dei suoi componenti partecipanti, può consentire, qualora ne sia richiesto, l'intervento del presidente della Giunta regionale, del presidente dell'amministrazione provinciale, del prefetto della Provincia, dal presidente del CO.RE.CO.
2. Sono sempre consentiti, se richiesti dal presidente, interventi tecnici dei dipendenti del Comune o di incaricati di progettazioni, consulenze, programmi a chiarimento di argomenti iscritti all'ordine del giorno e degli assessori.
I suddetti assessori hanno comunque diritto ad uno scranno nell'emiciclo riservato ai consiglieri comunali.
E' consentito ai cittadini, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno prendere la parola nelle sedute del consiglio comunale ogni qualvolta, su istanza del sindaco, del presidente del consiglio comunale o di un quinto dei membri del consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.
3. Il segretario comunale, anche se non richiesto, può sempre intervenire su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, qualora nel corso del dibattito acquisisca elementi di giudizio che lo inducano a modificare il parere di legittimità espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.39
Rinvio delle sedute

1. Ogni adunanza si esaurisce normalmente in una sola seduta consiliare. Qualora, tuttavia, il consiglio comunale non esaurisca tutti gli argomenti all'ordine del giorno in una sola seduta, può determinare, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, di continuare la discussione in altra seduta, stabilendone il giorno e l'ora. I consiglieri che non sono presenti, devono essere avvertiti con avviso consegnato nei termini di legge.

Art.40
Verbali delle sedute

1. Il verbale delle sedute consiliari è redatto da apposito ufficio comunale individuato nel regolamento, a cura del segretario comunale o vice segretario.
2. Il segretario comunale partecipa alle sedute consiliari con funzioni di collaborazione e consulenza legale giuridico-amministrativa.
3. Nei casi in cui il segretario verbalizzante debba astenersi dal prendere parte alla seduta, il consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario, facendolo constare nel verbale.
4. Il processo verbale indica i punti all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione, i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142 ed il risultato della votazione. Esso viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante.
5. Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale proprie dichiarazione inerenti sempre l'argomento posto all'ordine del giorno ed i motivi del suo voto.

Art.41
I gruppi consiliari - I capigruppo
Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo l'appartenenza alle rispettive liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale designando il proprio capogruppo. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno due consiglieri.
Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
2. Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capogruppo i consiglieri che hanno riportato nelle elezioni la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista più i voti di preferenza.
3. Ciascun gruppo comunica al sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano per voti del gruppo.
4. L'eventuale costituzione di nuovi gruppi nel corso della legislatura devesi comunicare al consiglio comunale nella sua prima seduta.
5. La giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, a disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del consiglio.
Il regolamento disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.
6. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento da vice presidente. Il regolamento disciplina la competenza, la costituzione e il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art.42
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti e speciali. Le commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono essere consiliari e comunali.
4. Sono commissioni consiliari quelle nominate totalmente in seno al consiglio comunale. Esse hanno compiti e oggetti definiti all'atto della costituzione. In tale occasione saranno stabilite anche le modalità del loro funzionamento. Assicurano la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e minoranza. Sono presiedute di diritto dal presidente o da un suo delegato, che è computato nel numero dei membri spettanti alla maggioranza. Eleggono nel loro seno un vice presidente ed un segretario.
5. Sono commissioni comunali quelle previste dalla legge o da regolamenti, di cui fanno parte, oltre a consiglieri comunali, anche rappresentanti di altri organismi. Per quanto concerne la nomina dei rappresentanti esterni, questi devono essere scelti da una rosa di nomi richiesti e forniti dalle associazioni operanti nel Comune in rapporto alle competenze ed alle finalità costitutive. Se non vi sono associazioni che abbiano la competenza questi verranno scelti direttamente dal consiglio.
6. Nelle votazioni relative a elezioni di componenti in seno alle commissioni di cui sopra, ciascun gruppo consiliare ha diritto di votare per un proprio rappresentante. Risulteranno eletti, in riferimento al numero degli eligendi, i consiglieri che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fatta salva la rappresentanza della minoranza, ove prevista. La votazione in tal caso avviene con voto limitato a uno.
7. Il sindaco o un suo delegato è membro di diritto delle commissioni comunali. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: sindaco, assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
9. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
10. Le commissioni hanno possibilità di consultazione degli atti comunali al pari dei consiglieri comunali.
11. Le commissioni possono formulare proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti l'attività amministrativa.
12. Ai componenti le commissioni spettano, per ciascuna seduta, le stesse indennità spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
13. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale di ruolo inquadrato almeno nella IV qualifica funzionale e individuato nel regolamento.

Art.43
Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.
Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.
2. Su proposta del presidente, del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai funzionari comunali.
Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisando l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio.
La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art.44
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare adotta, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Capo III
La giunta comunale

Art.45
Composizione e nomina

1. La giunta è l'organo di governo del Comune ed è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da sei assessori.
Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore con quella di componente della Giunta regionale.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
6. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art.46
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore comunale sono stabilite dalla legge.
Non possono comunque contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli altri affini entro il primo grado.

Art.47
Organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili, collegialmente degli atti della giunta, e, individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite su proposta del sindaco, nella prima adunanza della giunta, formalmente verbalizzata dal segretario comunale.
5. Il sindaco conferisce ad uno degli assessori la funzione di vice sindaco, al fine di garantire la sostituzione del sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica.
6. Il sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe date alla giunta e le successive modifiche.

Art.48
Attribuzione della giunta

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art.49
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale esercita le sue funzioni in forma collegiale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La giunta delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge.
3. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco od in sua assenza dal vice sindaco, nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano. E' consentito alla giunta stabilire, con propria delibera, riunioni periodiche in determinati giorni e determinate ore.
4. Assume le funzioni di assessore anziano, l'assessore più anziano di età.
5. Le riunioni della giunta non sono pubbliche. Il segretario comunale prende parte all'attività della giunta per la redazione del verbale, con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità ed a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
6. Possono essere invitati alle riunioni della giunta i dipendenti comunali con funzioni consultive, i revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende e consorzi ed altri istituti dipendenti dal Comune, nonché esperti esterni per essere ascoltati su particolari circostanze o atti.
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti, l'acquisizione dei pareri e attestazione ai sensi degli art. 53 e 55 della legge n. 142/90 e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art.50
Durata in carica - Surrogazione

1. Il sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori. La prorogatio si attaglia solo alle ipotesi della decadenza o dimissioni della giunta nel suo insieme. Quando, invece, occorre sostituire un singolo componente della giunta non vi è luogo a prorogatio.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore o il sindaco ne esercita le funzioni.

 


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