Regolamento di contabilità
Capo I
Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione
Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità del Comune di Giardini Naxos in attuazione dell’Art. 59 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita con l. r. .11 dicembre 1991 n. 48, del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme statutarie.
Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all’amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio del Comune.
A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, di rilevazioni, di verifiche e di controllo finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.
Capo II - Programmazione
Art. 2 – Programmazione dell'attività del comune
Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.
2- I principali strumenti per il conseguimento dell’obiettivo programmatorio sono:
la relazione previsionale e programmatica;
il bilancio pluriennale di previsione;
il piano pluriennale delle 00.PP. ;
il piano pluriennale delle attività di promozione culturale, turistica, ambientale, ecc.;
il piano economico finanziario;
il bilancio annuale di previsione;
il piano esecutivo di gestione.
Art. 5 – Piani economico-finanziari
Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l’assunzione di mutui, destinate all’esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l‘equilibrio dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazione di approvazione dei progetti esecutivi dell’investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
Le tariffe dei servizi pubblici interessati devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell’opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 46 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 – Piano triennale delle attività di promozione
Il piano triennale promozionale individua le attività che si intendono realizzare nel triennio per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazione e di festività di interesse locale.
Il piano è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio avendo riguardo alle risorse definite nel bilancio pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili da enti diversi e privati.
Art. 7 – Modalità di formazione dei documenti di programmazione
Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo Art. 14.
Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell’Amministrazione, viene redatto dal servizio tecnico comunale e presentato alla Ragioneria per le verifiche di competenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui al precedente comma, la Giunta propone i documenti sulla base di consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative ed associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità locale.
I piani economico finanziari redatti dal Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, devono contenere le indicazionidi cui all’Art. 5, ed essere trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.
Capo III - Bilancio annuale di prevenzione
Art. 8 – Esercizio finanziario
L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.
Art. 9 – Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
L’esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell’organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo al fine di legittimare la gestione da porre in essere da pArt. degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel bilancio deliberato.
Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Comune.
In assenza di bilancio deliberato dall’Organo consiliare è consentito soltanto l’assolvimento delle obbligazioni già assunte e l’effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.
La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.
Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da pArt. dell’Organo regionale di controllo ovvero in assenza del bilancio deliberato dall’Organo consiliare, il Tesoriere è tenuto ad estinguere ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei requisiti che consentono l’assolvimento della spesa, resa dal Responsabile della Ragioneria.
Art. 10 – Entrate e spese
Le entrate e le spese sono iscritte nel Bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
Art. 11 – Servizi per conto di terzi
Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art. 12 – Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione è istituito, nella pArt. corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il prelievo dal fondo di riserva pu ò essere effettuato fino al 31 dicembre dell’esercizio, con provvedimento dell’organo esecutivo da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario comunale al Presidente del Consiglio.
Art. 13 – Bilancio annuale di previsione
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell’Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Art. 15 – Pubblicità del bilancio
Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di pArt.cipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, con le modalità definite in apposito atto regolamentare.
Art. 16 – Piano esecutivo di gestione
Nel piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli servizi, con l’eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed Art.coli.
La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi Responsabili nei termini e con le modalità di cui al precedente Art. 14.
La Giunta definisce, in sede di approvazione dello schema di bilancio e sulla base dello stesso, il piano esecutivo di gestione, dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all’Organo consiliare.
Il piano non forma oggetto di trattazione da pArt. del Consiglio ed è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall’Organo consiliare.
Art. 17 Storni di fondi
Gli storni di fondi consistono in trasferimenti di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indefferibilità.
Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziari con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nel servizio per conto di terzi ad altre pArt. del bilancio.
Gli storni di fondi tra stanziamenti appArt.nenti allo stesso servizio di bilancio sono effettuati con determinazioni del Sindaco.
Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell’esercizio.
Art. 18 Variazione di bilancio
Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d’anno.
Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell’esercizio.
Art. 19 – Assestamento generale di bilancio
L’operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l’equilibrio del bilancio.
L’assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con la indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.
Art. 20 – Variazione al piano esecutivo di gestione
Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli Art.coli all’interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.
Possono essere deliberate variazioni al Piano Esecutivo di Gestione fino al 15 dicembre dell’esercizio.
La deliberazione di eventuale diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.
Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti deliberazioni esecutive di modifica del bilancio.
Capo IV - Investimenti e fonti di Finanziamento
Art. 21 – Fonti di Finanziamento
Per l’attivazione degli investimenti possono essere utilizzate:
entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
avanzi di bilancio costituiti come previsto dall’Art. 42 del D. Lgs. N. 77/1995 e successive modifiche;
entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi concessioni edilizie e relative sanzioni;
entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri interventi pubblici e privati espressamente finalizzati;
avanzo di amministrazione nelle forme disciplinate dall’Art. 31 del D. Lgs.n. 77/ 1995 e successive modifiche;
mutui passivi;
altre forme di ricorso al mercato finanziario consentito dalla Legge.
Art. 22 – Attivazione di Finanziamento
Il ricorso all’indebitamento, ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, può essere deliberato solo se sussistono le seguenti condizioni:
avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui si adotta la deliberazione di indebitamento;
avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
Ove nel corso dell’esercizio vengono attuati nuovi investimenti o si rende necessario variare quelli già in atto, il Consiglio comunale, fermo restando gli obblighi di cui al comma 1, varia il bilancio annuale e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri relativi all’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
Il Comune può deliberare nuovi mutui se, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si determinano le condizioni di cui all’Art. 46 del D. Lgs.n. 77/1995 e successive modifiche.
Art. 23 - Attivazione prestiti obbligazionari e fideiussioni
I prestiti obbligazionari possono essere attivati nelle forme consentite dalla legge.
Con deliberazioni del Consiglio comunale può essere autorizzato il rilascio di garanzie fideiussorie per le esigenze di cui all’Art. 49 del D. Lgs.n. 77/1995 e successive modifiche.
Capo V - Gestione delle Finanze
Art. 24 – Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
accertamento;
emissione dell’ordinativo d’incasso;
riscossione;
versamento.
Art. 25 – Accertamento delle entrate
L’entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire, su base certa, alla competenza dell’esercizio l’ammontare del credito.
L’accertamento dell’entrata avviene sulla base della idonea documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento e trasmessa al Servizio Finanziario.
Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi o a seguito di altre forme stabilite per legge.
Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’ammontare.
Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.
Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di Credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.
Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno.
Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l’accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Il Responsabile del Procedimento con il quale viene accertata l’entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la idonea documentazione a supporto, è tenuto a trasmetterla, entro quindici giorni dall’acquisizione, al Servizio Finanziario che provvederà ad effettuare le relative annotazioni nelle scritture contabili di entrata.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.
Art. 26 – Emissione degli ordinativi di incasso
Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta al Comune.
Gli ordinativi di incasso, numerati progressivamente per ciascun anno finanziario, recano le seguenti indicazioni:
esercizio finanziario;
risorsa o capitolo di bilancio distintamente per residui e competenza;
codifica;
nome e cognome o ragione sociale del debitore;
causale della riscossione;
importo in cifre ed in lettere;
data di emissione;
attribuzione alla contabilità fruttifera o infruttifera ed indicazione di eventuali vincoli di destinazione;
eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
Ogni ordinativo di incasso, oltre ad essere siglato dal compilatore, è sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria.
Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per la esecuzione a cura della Ragioneria. L’inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e redatto, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
Art. 27 – Riscossione e versamento delle entrate
Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d’incasso emessi dal Comune, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.
l Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune".
Le riscossioni di cui al comma 2, saranno tempestivamente segnalate al Servizio Finanziario, a cui il Tesoriere richiederà l’emissione degli ordinativi di incasso entro 15 giorni dalla segnalazione stessa.
Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati al Comune è disposto esclusivamente dallo stesso, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale.
Le entrate relative ai trasferimenti erariali dello Stato e quelle relative ai trasferimenti della Regione saranno riscosse con le procedure previste dalle vigenti norme in materia e comunque mediante preventiva emissione di ordinativo d’incasso.
Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento del Comune. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro lo stesso mese.
Le entrate patrimoniali ed assimilate possono essere riscosse dal Concessionario, a mezzo di apposita convenzione, ai sensi dell’Art. 57 del D.Lgs.n. 77/1995 e successive modifiche. In tal caso le somme riscosse sono versate al Tesoriere entro il mese successivo.
Art. 28 – Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 25 e non riscosse entro la chiusura dell’esercizio.
Possono essere mantenute fra i residui attivi dell’esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale.
Art. 29 – Vigilanza sulla gestione delle entrate
Il Responsabile del procedimento, con il quale viene accertata l’entrata, è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che l’accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione.
Capo VI - Gestione delle spese
Art. 30 – Fasi procedurali di effettuazione delle spese
La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
impegno;
liquidazione;
ordinazione;
pagamento.
Art. 31 – Impegno delle spese
Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, adottano atti d’impegno nei limiti dei fondi previsti nel bilancio.
Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per Servizio di provenienza e raccolte presso la Segreteria.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute a creditori individuati , per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro la chiusura dell’esercizio stesso.
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque espresse nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per gli oneri riflessi relativi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti in corso, compreso gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l’approvazione del bilancio e successive variazioni.
Le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del correlato accertamento di entrata.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di pArt. corrente che in conto capitale, in corrispondenza dell’accertamento di entrate aventi destinazioni vincolate per legge.
Chiuso col 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 32 – Prenotazione d'impegno
I servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni ed i provvedimenti con la indicazione degli oneri previsti, dell’esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo Art. 34, annotando, nelle scritture tenute dalla stessa, gli impegni in corso di formazione ed apponendo sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l’attestazione di copertura finanziaria.
Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento, l’atto autorizzativo dell’avvio del procedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di bilancio, determina una prenotazione di impegno. Qualora entro la chiusura dell’esercizio la procedura di affidamento non dovesse essere perfezionata l’atto di prenotazione si tramuta in impegno di spesa e gli atti ed i provvedimenti già emessi in essere conservano la loro validità.
Art. 33 – Adempimenti procedurali atti di impegno
Tutti gli atti di cui al precedente Art.colo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta o del Consiglio o dai Servizi per la dovuta annotazione. L’inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 5 giorni dalla formalizzazione.
Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.
Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai commi 6 e 7 del precedente Art.colo 31, devono essere, altresì, trasmessi, dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata, entro 15 giorni dall’avvenuta acquisizione della idonea documentazione, alla Ragioneria.
Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati devono essere trasmessi, in copia, alla Ragioneria, entro e non oltre il termine massimo del 10 gennaio dello esercizio successivo, da pArt. della Segreteria del Consiglio o della Giunta o dai Servizi.
E’ fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell’obbligazione verso di terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria, non oltre i 15 giorni successivi, del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo.
Art. 34 – Attestazione copertura Finanziaria
Qualsiasi atto che comporti spese a carico del Comune è nullo di diritto se privo dell’attestazione della relativa copertura finanziaria da pArt. del Responsabile del Servizio Finanziario.
Qualora l’atto comporti spese in tutto o in pArt. a carico di esercizi successivi, l’attestazione di copertura finanziaria viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.
Con l’attestazione della copertura finanziaria viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio.
Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l’attestazione di copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
Se l’ultimo rendiconto deliberato presenta disavanzo di amministrazione ovvero indica debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’Art. 36 del D. Lgs.n. 77/1995 e successive modifiche non possono essere assunti impegni e pagare spese per servizi non espressamente previste per legge, salvi gli impegni già assunti negli esercizi precedenti.
Art. 35 – Parere di Regolarità contabile
Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:
della regolarità della documentazione;
della corretta imputazione della entrata e della spesa;
dell’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione;
della conformità alle norme fiscali;
del rispetto dell’ordinamento contabile degli Enti Locali e delle norme del presente Regolamento.
Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della proposta , senza alcun termine minimo.
L’organo deputato ad adottare l’atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
Art. 36 – Spese per interventi di somma urgenza
Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, quando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere, non oltre il trentesimo giorno successivo all’ordinazione della prestazione, a carico del bilancio dell’esercizio in corso.
Le spese di cui al comma 1 eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso alla emissione del relativo mandato di pagamento.
I provvedimenti di cui al presente Art.colo devono essere trasmessi all’organo di revisione a cura del Responsabile del Servizio che ne ha curato la emissione.
Art. 37 – Liquidazione delle spese
La liquidazione della somma certa ed esigibile è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell’obbligazione giuridica da pArt. dello stesso creditore.
Il provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio, con il quale viene liquidata la spesa, è trasmesso , unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli a riscontri amministrativi, contabili e fiscali ed i conseguenti provvedimenti.
Quando si tratti di spese derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell’ordinazione di cui al successivo Art.38.
Art. 38 – Ordinazione delle spese
L’ordinazione è la fase con la quale viene impArt.to l’ordine di pagare al creditore quanto dovuto mediante l’emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
esercizio finanziario;
intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
codifica;
creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o pArt.ta IVA;
causale del pagamento;
somma lorda da pagare in cifre e in lettere con la evidenziazione dell’importo netto e delle ritenute operate ;
modalità di estinzione con la indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
data di emissione;
estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere esguito.
I mandati di pagamento, sulla base del provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione alla spesa, sono compilati a cura del Servizio Finanziario, siglati dal compilatore e sottoscritti dal Responsabile dello stesso Servizio che provvede all’inoltro al Tesoriere e a darne avviso al creditore.
L’inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori , i titoli da cui sorge l’obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
Dopo il 20 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.
In caso di essenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario i mandati di pagamenti sono firmati da chi è incaricato della sostituzione con provvedimento formale da comunicare al Tesoriere.
Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la Convenzione di Tesoreria.
Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.
Art. 39 – Pagamento delle spese
Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l’estinzione da pArt. del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E’ ammesso il pagamento diretto a mezzo del servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo Regolamento.
Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e da assegnazioni giudiziarie. La Ragioneria, entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione Servizio competente.
Il Tesoriere risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune che dei terzi creditori, della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Art. 40 – Residui passivi
Le spese impegnate a norma dell’Art. 31 e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi.
Possono essere mantenute fra i residui passivi dell’esercizio esclusivamente le pArt.te a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio.
L’elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta deliberazione del rendiconto.
Nelle more dell’acquisizione dell’elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di apposita attestazione, di sussistenza e regolarità del debito e delle relative scritture, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in sede di ordinazione della spesa.
Art. 41 – Spese del servizio di economato
La gestione delle spese minute d’ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei Servizi del Comune è affidata all’Economo che assume la responsabilità di agente contabile.
L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo di £ 30.000.000 reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato, vistato ed approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione.
Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue:
il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, entro il limite unitario di £ 1.000.000 delle spese minute d’ufficio indicate nel presente comma;
del fondo di anticipazione l’Economo non può fare uso diverso da quello per cui lo stesso è stato concesso;
le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono essere eventualmente evidenziate nei rendiconto presentata;
possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da pArt. del Responsabile del Servizio Finanziario oltre a quelle ordinarie di competenza dell’Organo di revisione;
possono gravare sul fondo le spese per riparazioni, manutenzioni e funzionamento degli automezzi e beni comunali per acquisto stampati e materiale vario di cancelleria, per acquisto di libri, riviste e giornali nonché le spese di missioni e di viaggio di amministratori, dipendenti e commissari e spese varie di rappresentanza;
l’Economo tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in Tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;
il rendiconto è presentato dall’Economo con periodicità trimestrale o comunque non appena saranno esaurite le disponibilità di cassa;
il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’Art. 75 del D.Lgs.n.77/95 e successive modifiche;
il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili del Comune dal Responsabile del Servizio finanziario.
Capo VII - Scritture contabili
Art. 42 – Sistema di scritture
Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell’attività amministrativa avendo riguardo all’aspetto:
finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche con riferimento alla gestione dei residui;
patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio;
economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
Art. 43 – Contabilità finanziaria
La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all’inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare a fine esercizio;
il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
Art. 44 – Contabilità patrimoniale
Le rilevazioni della contabilità patrimoniale si effettuano attraverso l’inventario dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza del Comune.
Per la formazione, procedure ed aggiornamento, si fa rinvio agli Art.coli contenuti nel successivo Capo X.
Art. 45 – Contabilità economica
Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell’evento che li ha determinati.
A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all’ultimo comma del successivo Art.49.
Art.46 – Scritture complementari – contabilità fiscale.
Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.
Capo VIII - Risultati di amministrazione
Art. 47 – Rendiconto delle gestione
I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull’andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatesi nell’esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell’azione condotta , sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio.
La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell’Organo di revisione di cui all’Art.57, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepita con l.r. 11 dicembre 1991, n.48.
Art. 48 – Conto del bilancio
Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative. br> Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali.
Un rapporto contenete ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio, dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l’Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni ed allegazioni al conto del bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.
Art. 49 – Conto economico
Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell’attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell’esercizio.
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante modifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l’aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l’Organo consiliare entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l’elaborazione e l’allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici di dettaglio.
Art. 50 – Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultano all’inizio ed alla fine dell’esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
Art. 51 – Conto degli agenti contabili
L’Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestioni di beni, nonché, coloro che si ingeriscono degli incarichi attribuiti a detti Agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Il conto degli agenti contabili interni, parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione d’obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto all’Organo consiliare.
Art. 52 – Modalità di formazione del rendiconto
La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna al Servizio Finanziario da redigersi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Il Servizio Finanziario procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze ed irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazioni entro i successivi dieci giorni.
All’elaborazione degli schemi di conto bilancio, conto economico e conto del patrimonio, con allegati gli elnchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla giunta.
Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione trasmettendola al Servizio Finanziario ed a quello di Controllo della Gestione che, entro il 15 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva o schema di rendiconto la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all’Organo di revisione entro il 20 maggio a cura del Segretario.
L’Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni.
La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell’Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare, mediante inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario.
Il rendiconto è approvato dall’Organo consiliare entro il 10 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Dell’avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al Tesoriere ed agenti contabili interni.
Art. 53 – Eliminazione di residui attivi
La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in pArt. insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all’approvazione del rendiconto.
per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione stessa.
I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.
Art. 54 – Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
Dell’avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l’indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la pArt. di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo stabilite nell’Art.colo successivo.
Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.
La quota di avanzo di amministrazione disponibile, i quanto non soggetta vincoli, può essere destinata al finanziamento di spese nel seguente ordine di priorità:
reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;
debiti fuori bilancio riconoscibili;
interventi correnti in sede di assestamento, soltanto ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
interventi correnti "una tantum";
finanziamento di spese di investimento.
In caso di dissesto l’avanzo di amministrazione non vincolato è prioritariamente destinato a sanare l’indebitamento del Comune per la pArt. non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell’ammontare delle entrate previste dall’eventuale vendita di beni patrimoniali.
L’avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l’approvazione del rendiconto da pArt. dell’Organo consiliare.
Art. 55 – Disavanzo di amministrazione
Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell’esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l’Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.
Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.
L’applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la pArt. che si intende coprire nell’esercizio, comporta l’adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.
Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.
Art. 56 – Debiti fuori bilancio
Qualora sussista l’esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l’Organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura
La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposta all’Organo consiliare per l’adozione con procedura d’urgenza e, comunque, non oltre il ventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Oltre il 30 settembre di ogni anno non possono essere adottati provvedimenti di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.
Art.57 – Pubblicità del rendiconto
Il rendiconto dell’esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per 30 giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l’ufficio del Segretario comunale.
Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblico all’Albo pretorio e se ritenuto opportuno sul quotidiano a maggiore tiratura nel territorio provinciale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art.58 – Trasmissione del rendiconto alla corte dei conti
Se il rendiconto si chiude in disavanzo ovvero reca la indicazione di debiti fuori bilancio lo stesso ed i suoi allegati sono trasmessi alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti entro 30 giorni dal definitivo esame del ………….di Controllo.
Il conto del tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti se richiesto dalla stessa.
Capo IX - Servizio di tesoreria
Art. 59 – Affidamento del servizio
Il Comune affida il servizio di Tesoreria ad una Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’Art. 10 del D.Lgs.n. 385/1993.
L’affidamento del Servizio viene effettuato mediante procedura dell’asta pubblica o della licitazione privata, se la prima è risultata infruttuosa, da esperirsi tra Banche con sportello operante nel Capoluogo provinciale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell’Organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch’essa deliberata dall’Organo consiliare.
Il tesoriere è agente contabile del Comune.
Art. 60 – Convenzione di tesoreria
I rapporti fra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposta convenzione di tesoreria. In pArt.colare la convenzione stabilisce:
la durata del servizio;
il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica e di Cassa regionale;
le anticipazioni di cassa;
le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui e delle obbligazioni;
la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; br i provvedimenti da trasmettere in materia di bilancio;
la rendicontazione periodica dei movimenti di cassa da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.
Art. 61 – Operazioni di riscossione e pagamento
Nel capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da pArt. del responsabile della Ragioneria e non è soggetta a vidimazione.
La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando, comunque, a carico del tesoriere l’obbligo di annotare la causale dell’incasso.
La registrazione delle uscite deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. I pagamenti eseguiti in esecuzione di assegnazioni dell’autorità giudiziaria o di delegazioni di pagamento già accettate, in assenza di mandati di pagamento, sono registrati come pagamenti provvisori e comunicati al Comune per la regolarizzazione.
Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili del Comune formula, entro i successivi cinque giorni, le opportune contestazioni.
I mandati interamente o parzialmente non estinti alla chiusura dell’esercizio sono eseguiti mediante commutazione in assegni bancari non trasferibili o in assegni postali localizzati e consegnati, unitamente al rendiconto, alla Ragioneria del Comune con apposito verbale in duplice copia firmato per ricevuta.
Art. 62 – Comunicazione e trasmissione documenti fra comune e tesoriere
Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull’andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le pArt..
Art. 63 – Verifiche di cassa
Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d’obbligo, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata e di quelli ordinari, e la dinamica delle singole componenti.
Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell’Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie che potranno essere disposte in qualsiasi momento.
Art. 64 – Gestione dei titoli e valori
Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà del Comune sono disposte dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con il Comune sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti Art.. 26 e 27.
L’autorizzazione allo svincolo dei depositi di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base del provvedimento del Responsabile del servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso.
I depositi provvisori effettuati da terzi per spese di tratto, d’asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del Servizio di Ragioneria. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio Finanziario su disposizione del Responsabile del Servizio che effettua la gara e/o cura il procedimento relativo.
Art. 65 – Resa del conto
Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il conto del Tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa ed è redatto sul modello approvato ai sensi delle vigenti norme.
Al conto del Tesoriere sono allegati gli ordinativi di riscossione e di pagamento e tutti gli altri documenti ed atti di svolgimento per le risorse e per gli interventi nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa.
Capo X - Gestione Patrimoniale
Art. 66 – Beni Comunali
I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
beni soggetti al regime del denaro;
beni patrimoniali indisponibili;
beni patrimoniali disponibili.
Art. 67 – Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
L’inventario dei beni soggetti al regime del denaro evidenzia:
la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
il valore determinato secondo la normativa vigente;
l’ammontare delle quote di ammortamento.
Art. 68 – Inventario dei beni immobiliari Patrimoniali
L’inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
lo stato dell’immobile circa le condizioni …………..ed igienico sanitarie;
le servitù, i paesi e gli oneri di cui sono gravati;
il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
gli eventuali redditi.
Art. 69 – Inventario dei beni immobiliari
L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
il luogo in cui si trovano;
la quantità ed il valore;
l’ammontare delle quote di ammortamento;
Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed Art.stico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a £. 250.000 ascrivibili alle seguenti tipologie:
mobilio, arredamenti ed addobbi;
strumenti, utensili ed attrezzature di ufficio.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento dell’organo esecutivo su proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio.
Art. 70 – Procedure di classificazione dei beni
Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento dell’Organo consiliare.
Art. 71 – Aggiornamento degli inventari
Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
E’ fatto obbligo di conservare i titoli, atti, cArt. e scritture relativi al patrimonio.
Art. 72 – Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti in contabilità economica.
Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.
Art. 73 – Ammontamento dei beni
Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l’accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.
La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l’anno precedente.
Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando, al valore dei beni patrimoniali relativi, per l’intero, i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a £. 2.000.000. Al fine dell’inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell’esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
I beni mobili non registrati acquisiti da oltre cinque anni, fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.
Capo XI - Verifiche e controllo di gestione
Art. 74 – Controllo Finanziario
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con pArt.colare riferimento all’andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti nello stesso per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell’esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all’Organo di revisione ed al Segretario comunale.
Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
Il Consiglio, in presenza di comunicazioni ai sensi del comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 30 giorni. Per le comunicazioni successive al 31 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.
Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale da atto dell’insussistenza di condizioni di squilibrio, ovvero, adotta i provvedimenti necessari per ripristinarli.
La mancata adozione degli eventuali provvedimenti di riequilibrio equivale a mancata approvazione del bilancio di previsione.
Art. 76 – Verifica dei Programmi
Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell’esercizio alla verifica sull’andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione bimestrale al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all’Organo di revisione, al Servizio Controllo di Gestione ed al Segretario comunale.
Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.
Art. 76 – Controllo di gestione
In concomitanza dello svolgimento dell’attività amministrativa viene effettuato dal Servizio Finanziario o altro appositamente istituito, il controllo di gestione finalizzato ad ottenere
la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività amministrata;
il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni ed efficaci tenendo conto delle risorse disponibili;
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il controllo di gestione, Art.colato in diverse fasi operative e di rilevazione, deve concludersi con la elaborazione di relazioni semestrali riferite all’attività complessiva del Comune, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti ed alla verifica della efficienza, dell’efficacia e della economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Le conclusioni del controllo di gestione, nei termini di cui al comma precedente, sono fornite all’Amministrazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Responsabili dei Servizi perché abbiano gli elementi necessari a valutare l’andamento della gestione dei Servizi di cui sono responsabili ed i risultati qualitativi e quantitativi già ottenuti.
Capo XII - Revisione Economico-Finanziaria
Art. 77 – Organo di revisione
Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è affidato, in attuazione della vigente normativa e dello Statuto, all’Organo di revisione.
I componenti dell’Organo di revisione devono essere tutti iscritti al registro dei revisori contabili ed uno deve essere anche iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed un altro anche a quello dei ragionieri.
Ciascun componente dell’Organo di revisione non può assumere altri incarichi oltre i limiti di cui all’Art. 104 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive modifiche.
L’Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
I Revisori, nell’esercizio delle loro funzioni:
possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta, anche verbale, al Segretario comunale o ai Responsabili dei Servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
ricevono la convocazione del Consiglio con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
pArt.cipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
pArt.cipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni consiliari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
ricevono l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.
L’Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull’andamento gestionale dell’esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell’Organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull’attività del Comune.
Art. 78 – Principi informatori dell'attività
L’Organo di revisione, nell’espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento dai rispettivi Ordini professionali.
L’Organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo, impulso, assistenza, verifica e controllo all’attività del Comune al fine di consentire la migliore efficacia, economicità e produttività nel rispetto delle norme legislative e dello Statuto.
L’Organo di revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario conservando la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.
Art. 79 – Durata dell'incarico e decadenza e sostituzione dei revisori
L’Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta.
L’assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell’Organo, o a tre sedute del Consiglio comunale di cui al precedente Art. 77 comma 5 lett.c) e d) comporta la decadenza dello stesso.
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall’incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per qualsiasi altro motivo, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.
Art. 80 – Esercizio della revisione
L’esercizio della revisione è svolto dall’Organo di revisione, in conformità alle norme del presente Regolamento. Il singolo componente può, su incarico del Presidente dell’Organo stesso, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie ed oggetti.
L’Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.
L’Organo di revisione è validamente costituito nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
L’Organo di revisione è validamente costituito nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
L’Organo di revisione redige un verbale delle riunioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle determinazioni e delle decisioni adottate trasmettendolo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed al Segretario comunale.
Art. 81 – Funzioni, collaborazione e referto al consiglio
I compiti dell’Organo di revisione sono i seguenti:
collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
assestamento generale del bilancio;
piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione anche indotti;
programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
pArt.cipazione a Società di capitali;
vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
acquisizione delle entrate;
effettuazione delle spese;
gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
attività contrattuale;
amministrazione dei beni;
adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
tenuta della contabilità;
consulenza e referto in ordine a:
efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all’obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione;
ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti o esplicitamente richiesto.
Art. 82 – Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
L’Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità delle previsioni, sulla base dell’ultimo conto consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell’esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che il Sindaco e la Giunta intendono attuare per il conseguimento dell’equilibrio e del pareggio di bilancio.
Il parere di cui al comma precedente è espresso nel termine di cui all’Art.13 del presente Regolamento.
Art. 83 – Parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio
Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all’Organo di revisione. Entro otto giorni dal ricevimento l’Organo esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
Non è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio collegati al controllo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell’Art. 74 se già acquisito con esito favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dal Servizio Finanziario.
Art. 84 – Altri pareri, attestazioi e certificazioni
Tutti gli altri pareri contemplati nel precedente Art. 81, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d’urgenza per i quali il termine è ridotto a tre giorni.
Art. 85 – Modalità di richiesta dei pareri
Le richieste di acquisizione di parere sono presentate al Segretario comunale che, accertata la proponibilità, le trasmette all’Organo di revisione.
Art. 86 – Pareri su richiesta dei consiglieri
Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo e presentata al Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari degli atti fondamentali.
Se il Presidente del Consiglio non intende trasmettere la richiesta al Segretario comunale, per i provvedimenti di competenza, dovrà darne immediata motivazione, convocando all’uopo la Conferenza dei Capigruppo.
L’Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del Consiglio perché venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
Art. 87 – Pareri su richiesta della giunta
Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all’Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell’attività di competenza, nonché proposte sulla ottimizzazione della gestione.
L’Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 88 – Relazione al rendiconto
La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine alla efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui al precedente Art.76.
La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
del risultato della gestione e dell’analisi delle cause che l’hanno determinato;
della destinazione libera o vincolato delle risultanze attive;
della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute sulla sua consistenza;
delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.
La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all’Art.52 del presente Regolamento.
Art. 89 – Irregolarità nella gestione
Nel caso vengano riscontrate irregolarità nella gestione per le quali ritiene dovere riferire al Consiglio comunale l’Organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio, oltre che al Sindaco, per la iscrizione all’ordine del giorno dell’Organo consiliare. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine, eventualmente, indicato dall’Organo di revisione stesso.
Art. 90 – Trattamento economico dei revisori
Il compenso spettante, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio da determinare con gli stessi criteri degli Amministratori comunali, è stabilito con la deliberazione di nomina e può essere adeguato a termini della normativa vigente.
Capo XIII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 91 – Area Economico-Finanziaria
Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi di gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi e controllo di gestione sono ricompresi nell’area economico finanziaria.
Il coordinamento dell’area economico finanziaria è affidato al Ragioniere Capo del Comune.
La struttura organizzativa dei Servizi facenti Capo all’area economico finanziaria è definita nel Regolamento dei servizi e relativa Pianta Organica secondo i criteri informatori di cui al presente Art.colo.
Art. 92 – Ragioneria, responsabile della ragioneria e del servizio finanziario
I richiami alla "Ragioneria" al "Responsabile della Ragioneria" ed al "Responsabile del Servizio Finanziario" contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti, rispettivamente sia all’area economico-finanziaria ed al Ragioniere Capo che alla competente struttura dell’area ed al suo Responsabile.
Art. 93 – Modifiche al regolamento
Le eventuali modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale sentito l’Organo di revisione.
Art. 93 – Modifiche al regolamento
L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme di cui al precedente approvato con deliberazione del Consiglio comunale ……………………..